STATUTO  

art. 1:  E’costituita una associazione di Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”. L’Associazione ha sede in Biandrate,  piazza Martiri n. 4. Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, in Italia ed all’estero.

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art. 2: L’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”, è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge dell’11 agosto 1991 n. 266.

art. 3: L’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”. è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro bensì persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio – sanitaria e della Protezione Civile a livello nazionale ed internazionale.

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art. 4: L’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”.  informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono:

a – aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;  

b – ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;  

c – contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d – contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;  

e – favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;  

f – collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;  

g – favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;  

h – collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

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art. 5:  La sua attività consiste quindi:                       

a – nell’organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;

b – nell’organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

c – nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

d – nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e – nell’organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;

f – nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;  

g – nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti di altre istituzioni.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l’Associazione si impegna anche a:

– promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

b – organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

c – promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

d – organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

e – organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

f – organizzare i servizi di mutualità.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione, sempre in via strumentale e mai prevalente, di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

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art. 6: L’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”. fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell’1 agosto 1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Agli associati che operano per conto ed in nome dell'Associazione potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

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art. 7: Possono essere soci dell’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”. Tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’Assemblea. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo che entro 30 giorni dal ricevimento della stessa delibera al riguardo. I versamenti alla Associazione, di qualunque entità essi siano, sono fatti a fondo perduto; detti versamenti quindi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e pertanto nemmeno in caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione stessa, né in caso di morte, di recesso o esclusione di un associato dalla Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione stessa. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione  a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o mortis causa. Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto io quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci, fatta salva la distinzione di cui sopra, godono degli stessi diritti e doveri.

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art. 8: I diritti dei soci sono:

a – partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;  

b – eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7

c – chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d – formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

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art. 9: I doveri dei Soci sono:

a – rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;  

b – non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione.

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art. 10: Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”, e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.  

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art. 11: La qualità di socio si perde:

a – per morosità;  

b – per decadenza;  

c – per esclusione

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la Associazione. Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall’Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall’Assemblea stessa.

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art. 12: L’esercizio finanziario dell’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”, comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio per essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. Le entrate dell’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”, sono costituite:

a – dalle quote degli aderenti;  

b – da contributi di privati;  

c – da rimborsi derivanti da convenzioni;

d – da contributi di enti pubblici o privati;  

e – da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’art. 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all’attuazione di progetti.  

E’ fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli eventuali utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.                                                                                                         

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art. 13: Il patrimonio dell’Associazione di  Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata  “CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”, è costituito:  

a – da beni mobili ed immobili;  

b – da titoli pubblici e privati;

c-  da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.  

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

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art. 14: Gli organi della Associazione sono:

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art. 15: L’Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all’anno entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio per gli altri adempimenti di propria competenza. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione stessa, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea. " Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tuttavia, la deliberazione di scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere approvata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.

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art. 16: L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

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art. 17: L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale, con lettera a tutti gli associati e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’associazione. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. Partecipano all’assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell’assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

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art. 18: In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

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art. 19: L'Assemblea ordinaria:

a – approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo;  

b – approva la relazione del Consiglio Direttivo;  

c – delibera sull’ammontare delle quote associative e sul termine ultimo per il loro versamento;

d – approva delle linee programmatiche della Associazione;  

e – elegge il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all’Associazione;

f – elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;  

g - elegge il Collegio dei Probiviri;  

h – delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.  

 i – approva e modifica i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;  

 l – approva e modifica il regolamento generale della Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;  

m - delibera sull'ammissione o meno di nuovi Associati e sull'esclusione degli Associati stessi;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione .

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art. 20: Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. Spetta alla Assemblea determinare il numero prima di procedere all’elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

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art. 21:  I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a – predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;  

b – eseguire i deliberati dell’Assemblea;  

c – adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;

d – stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;  

e – aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;  

f – adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11;  

g – assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.  

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art. 22: Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei soci.

art. 23: Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere e nomina un Direttore Sanitario che può anche non essere un membro del Consiglio stesso.

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art. 24: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad una altro componente del Consiglio stesso.

art. 25: I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

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art. 26: Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

art. 27: Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

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art. 28: Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

art. 29: Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 11. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

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art. 30: Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba precedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale  graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

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art. 31: Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 11, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla notifica. I provvedimenti di cui all' art. 11 lettera b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

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art. 32: Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

art. 33: I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con la Associazione. Le Cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese affettivamente sostenute e documentate.

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art. 34: In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto alla Associazione di Artisti per il volontariato Croce di S. Andrea con sede a Recetto - (NO) Via Cavour, 6 che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11 agosto 1991 n. 266 o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore da determinarsi nella delibera di scioglimento.

art. 35: Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti ad esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello stato in materia ed in particolare la Legge 11 agosto 1991 n. 266.

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FIRMATO: FRANCESCO RIMINI - ROMANO SILVANA - DONATELLA LAI - ANGELO CUTAIA - EUGENIO DONAGGIO - CLAUDIO LIMONTINI

Registrato a Novara il giorno 23 maggio 2003  al n. 2786 Serie I   Atti Pubblici.

Esatte €   1,00               di cui  €   //       per trascrizione  e  €  //    per Invio.

E' copia conforme all’originale munito delle prescritte firme.

Consta di sette fogli firmati.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Novara, diciassette luglio duemilatre

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