|
art. 1: E’costituita
una associazione di Pubblica Assistenza e di Protezione Civile
denominata “CROCE DI
SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”.
L’Associazione ha sede in Biandrate,
piazza Martiri n. 4.
Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, in
Italia ed all’estero.
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art. 2: L’Associazione
di Pubblica Assistenza e
di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”,
è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la
partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo
sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del
movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti
dalla legge dell’11 agosto 1991 n. 266.
art. 3: L’Associazione
di Pubblica Assistenza e
di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”.
è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura
associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine
di lucro bensì persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio – sanitaria e
della Protezione Civile a livello nazionale ed internazionale.
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art. 4: L’Associazione
di Pubblica Assistenza e
di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”. informa il proprio
impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e
culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della
solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono:
|
a
– aggregare i cittadini sui problemi della vita civile,
sociale e culturale;
|
|
b
– ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed
individuali attraverso i valori della solidarietà;
|
|
c
– contribuire all’affermazione dei principi della
solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e
sociale della collettività;
|
|
d
– contribuire all’affermazione dei principi della
mutualità;
|
|
e
– favorire lo sviluppo della collettività attraverso la
partecipazione attiva dei suoi soci;
|
|
f
– collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale,
alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
|
|
g
– favorire e/o collaborare a forme partecipative di
intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull’handicap e
ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di
sperimentazioni innovatrici;
|
|
h
– collaborare con enti pubblici e privati e con le altre
Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e
degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
|
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art. 5: La
sua attività consiste quindi:
|
a
– nell’organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad
ammalati e feriti;
|
|
b
– nell’organizzare servizi di guardia medica ed
ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le
strutture pubbliche;
|
|
c
– nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
|
|
d
– nel promuovere iniziative di formazione e informazione
sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari
aspetti sanitari e sociali;
|
|
e
– nell’organizzare iniziative di protezione civile e di
tutela dell’ambiente;
|
|
f
– nel promuovere iniziative di carattere culturale,
sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità
della vita;
|
|
g
– nell’organizzare la formazione del volontariato in
collaborazione anche con i progetti di altre istituzioni.
|
Sulla
base delle proprie disponibilità organizzative l’Associazione si
impegna anche a:
|
–
promuovere ed organizzare incontri per favorire la
partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti
ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
|
|
b
– organizzare forme di intervento istitutive di servizi
conseguenti al precedente punto primo;
|
|
c
– promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi
della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici
servizi;
|
|
d
– organizzare servizi sociali e assistenziali, anche
domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati
e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
|
|
e
– organizzare momenti di studio ed iniziative di
informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche
mediante pubblicazioni periodiche;
|
|
f
– organizzare i servizi di mutualità.
|
L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad
eccezione, sempre in via strumentale e mai prevalente, di quelle a
esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle
statutarie, in quanto integrative delle stesse.
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art. 6: L’Associazione
di Pubblica Assistenza e
di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”.
fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei
propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di
lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell’1
agosto 1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento
oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Agli
associati che operano per conto ed in nome dell'Associazione
potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute
per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti
stabiliti dall'Assemblea dei soci.
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art. 7: Possono
essere soci dell’Associazione di
Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”.
Tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che
sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini
fissati annualmente dall’Assemblea. L’adesione alla
Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per
un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso. La domanda di associazione deve essere presentata al
Consiglio Direttivo che entro 30 giorni dal ricevimento della stessa
delibera al riguardo.
I versamenti alla Associazione, di qualunque entità essi siano,
sono fatti a fondo perduto; detti versamenti quindi non sono
rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e pertanto nemmeno in
caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione stessa, né in
caso di morte, di recesso o esclusione di un associato dalla
Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto
versato all’Associazione stessa. Il versamento non crea altri
diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né
per successione a titolo
particolare né per successione a titolo universale, né per atto
tra vivi o mortis causa.
Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre
che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in
assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto io
quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita
associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di
votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci,
fatta salva la distinzione di cui sopra, godono degli stessi diritti
e doveri.
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art. 8: I
diritti dei soci sono:
|
a
– partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal
presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
|
|
b
– eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i
limiti di cui al precedente art. 7
|
|
c
– chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini
previsti dal presente Statuto;
|
|
d
– formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito
dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini
dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.
|
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art. 9:
I doveri
dei Soci sono:
|
a
– rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati
degli organi associativi;
|
|
b
– non compiere atti che danneggino gli interessi e
l’immagine della Associazione.
|
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art.
10: Non
possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività
svolte dall’Associazione di Pubblica
Assistenza e di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”,
e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto
qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto
patrimoniale.
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art.
11: La
qualità di socio si perde:
|
a
– per morosità;
|
|
b
– per decadenza;
|
|
c
– per esclusione
|
Perdono
la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi
nelle condizioni di cui al precedente art. 10.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi
inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono
incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la Associazione.
Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il
termine fissato dall’Assemblea, non hanno rinnovato la
sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati
dall’Assemblea stessa.
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art.
12: L’esercizio
finanziario dell’Associazione di
Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”,
comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine
di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio
consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio per essere
sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. Le
entrate dell’Associazione di Pubblica
Assistenza e di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”,
sono costituite:
|
a
– dalle quote degli aderenti;
|
|
b
– da contributi di privati;
|
|
c
– da rimborsi derivanti da convenzioni;
|
|
d
– da contributi di enti pubblici o privati;
|
|
e
– da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di
cui all’art. 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 266,
pervengano all’Associazione per essere impiegate nel
perseguimento delle proprie finalità o specificamente
destinate all’attuazione di progetti.
|
E’ fatto
obbligo all’Associazione di impiegare gli eventuali utili e gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
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art.
13: Il
patrimonio dell’Associazione di
Pubblica Assistenza e di Protezione Civile denominata
“CROCE DI SANT ' ANDREA - O.N.L.U.S.”,
è costituito:
|
a
– da beni mobili ed immobili;
|
|
b
– da titoli pubblici e privati;
|
|
c-
da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal
Consiglio Direttivo.
|
E’ fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura.
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art.
14: Gli
organi della Associazione sono:
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art.
15: L’Assemblea
dei Soci si riunisce di norma una volta all’anno entro il 31 marzo
per l’approvazione del bilancio per gli altri adempimenti di
propria competenza. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione
stessa, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e
straordinaria.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei
soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per
periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione
di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e
del volontariato. Delle
riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario
e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da
trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea.
" Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima
convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi
diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti. Tuttavia, la deliberazione di scioglimento anticipato
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo,
deve essere approvata con la presenza ed il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati. Fra la prima e la seconda
convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.
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art.
16: L’Assemblea
adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo
del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o
quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la
maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le
proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché
siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto
al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente,
sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i
quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la
parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle
elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati
ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla
concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.
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art.
17: L’Assemblea
dei Soci è convocata dal Presidente della Associazione con avviso
da affiggere nella sede sociale, con lettera a tutti gli associati e
da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre
l’associazione. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti
all’ordine la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti
per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti
giorni prima di quello fissato per la riunione. Partecipano
all’assemblea i soci in regola con il versamento delle quote
associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell’assemblea dei soci possono anche divenire
pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti
di carattere collettivo e di interesse generale.
E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai
non soci di prendere la parola.
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art.
18: In
apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un
segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e,
ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
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art.
19:
L'Assemblea ordinaria:
|
a
– approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre
dell’anno precedente e quello preventivo;
|
|
b
– approva la relazione del Consiglio Direttivo;
|
|
c
– delibera sull’ammontare delle quote associative e sul
termine ultimo per il loro versamento;
|
|
d
– approva delle linee programmatiche della Associazione;
|
|
e
– elegge il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti
fra gli aderenti all’Associazione;
|
|
f
– elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
|
|
g
- elegge il Collegio dei Probiviri;
|
|
h
– delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua
approvazione.
|
|
i
– approva e modifica i regolamenti di funzionamento dei
servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura
partecipativa della stessa;
|
|
l
– approva e modifica il regolamento generale della
Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della
stessa;
|
|
m
- delibera sull'ammissione o meno di nuovi Associati e
sull'esclusione degli Associati stessi;
|
L'Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo
scioglimento anticipato e sulla proroga della durata
dell'Associazione
.
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art.
20:
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo
di 9 componenti. Spetta alla Assemblea determinare il numero prima
di procedere all’elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed
i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce
quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente
con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni
prima della data fissata per la riunione. L’avviso
di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del
giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere,
entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei
locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a
cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da
trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
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art.
21:
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
|
a
– predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per
gli adempimenti di cui al precedente art.
19;
|
|
b
– eseguire i deliberati dell’Assemblea;
|
|
c
– adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione
dell’Associazione;
|
|
d
– stipulare contratti, convenzioni, accordi nel
perseguimento degli obiettivi associativi;
|
|
e
– aderire ad organizzazioni locali di volontariato in
attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
|
|
f
– adottare i provvedimenti di cui al precedente art.
11;
|
|
g
– assumere il personale dipendente o stabilire forme di
rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.
|
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art.
22:
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse
partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il
metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni
riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme
stabilite per l’Assemblea dei soci.
art.
23:
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da
parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il
Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in
caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere e
nomina un Direttore Sanitario che può anche non essere un membro
del Consiglio stesso.
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art.
24:
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può
stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali
dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati
dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme
da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente
i propri poteri al Vicepresidente o ad una altro componente del
Consiglio stesso.
art.
25:
I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal
regolamento generale dell'Associazione.
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art.
26:
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi
componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono
rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il
Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il
Presidente.
art.
27:
Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica
la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa
dell'Associazione.
Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio
Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una
relazione da presentare all'Assemblea dei soci.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un
verbale da trascrivere in apposito libro.
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art.
28:
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da
due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che
possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il
Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
art.
29:
Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui
ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal
Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.
11. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio
Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale
da annotare su apposito libro.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli
interessati a cura del Presidente dell'Associazione.
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art.
30:
Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata,
debba precedere alla sostituzione di uno o più dei propri
componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non
eletti.
Nel
caso che non disponga di tale graduatoria
o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo
ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.
La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti
il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei
Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli
organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede
immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione
degli organi medesimi.
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art.
31:
Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art.
11, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed
invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro
i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere
entro un mese dalla notifica.
I provvedimenti di cui all' art. 11 lettera
b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.
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art.
32:
Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più
Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti
organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri
partecipativi di questo Statuto.
art.
33:
I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione
consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque
incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti
abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con la Associazione.
Le Cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese
affettivamente sostenute e documentate.
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art.
34:
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà
devoluto alla Associazione di Artisti per
il volontariato Croce di S. Andrea con sede a Recetto - (NO) Via
Cavour, 6
che
lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11
agosto 1991 n. 266 o ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore da determinarsi nella
delibera di scioglimento.
art.
35: Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono
le norme dei regolamenti ad esso derivanti o quanto stabiliscono le
leggi dello stato in materia ed in particolare la Legge 11 agosto
1991 n. 266.
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FIRMATO: FRANCESCO
RIMINI - ROMANO SILVANA - DONATELLA LAI - ANGELO CUTAIA - EUGENIO
DONAGGIO - CLAUDIO LIMONTINI
Registrato a Novara il giorno 23 maggio 2003
al n. 2786 Serie I Atti
Pubblici.
Esatte €
1,00
di cui €
// per
trascrizione e
€ //
per Invio.
E' copia conforme all’originale munito delle
prescritte firme.
Consta
di sette fogli firmati.
Si
rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.
Novara, diciassette luglio
duemilatre
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