REGOLE  

NORME GENERALI:

COMPITI E FUNZIONI :

NORME DI SERVIZIO:

NORME FINALI:

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

VADEMECUM DEL SOCCORRITORE

 

CAPITOLO I: NORME GENERALI.

art. 1: richiesta di ammissione a volontario soccorritore.

Qualsiasi privato cittadino può chiedere ed ottenere l'ammissione a socio della Croce di Sant’Andrea. Per ottenere l'iscrizione a socio attivo occorre avere compiuto il diciottesimo anno d'età; presentare domanda per iscritto utilizzando gli appositi moduli forniti dall'Associazione, allegare n. 3 fotografie formato tessera, il certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica, il cartellino del gruppo sanguigno, il certificato di residenza. La domanda verrà vagliata dal Consiglio Direttivo, previo parere del direttore sanitario, il quale si pronuncerà insindacabilmente e la decisione verrà comunicata a mezzo posta o a brevi mani con firma di ricevuta comunicazione.

 

art. 2: acquisizione qualifica di volontario soccorritore.

In base al corso fatto dal direttore sanitario e/o dalla commissione regionale, previo esame, gli aspiranti saranno considerati soci attivi a tutti gli effetti.

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art. 3: condotta dei soci.

I soci, durante lo svolgimento dei turni di servizio devono tenere una condotta irreprensibile tanto in pubblico che nei locali sociali e mantenere un contegno corretto in ogni occasione. Nei locali sanitari e nel locale messo a disposizione dell'A.S.L. per lo svolgimento del servizio o per il riposo durante i turni di servizio notturni è proibito bere bevande alcoliche, è proibita la bestemmia ed il turpiloquio. I volontari sono tenuti alla massima riservatezza su quanto possano venire a conoscenza in conseguenza dell'opera che prestano, regolata dalle attuali norme sul segreto professionale. Pertanto, accertate tali violazioni, verranno presi provvedimenti disciplinari dal consiglio direttivo.

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art. 4: perdita qualifica di socio attivo.

Il socio attivo che intenda cessare di prestare la propria opera nell'Associazione, dovrà presentare le proprie dimissioni per iscritto. La qualifica di socio attivo si perde inoltre per decesso ed in tutti i casi di perdita della qualità di socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. Il socio attivo che. per motivi di salute, famiglia o lavoro, intenda sospendere il proprio servizio, può richiedere - presentando le opportune motivazioni al Consiglio Direttivo che deciderà in merito - un periodo di aspettativa, che - salvo proroga concessa dal Consiglio Direttivo - non potrà essere superiore a mesi sei. Se il socio non riprende regolarmente servizio al termine del periodo di aspettativa, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di socio. Coloro i quali intendano far parte dell'Associazione ed essere considerati soci sostenitori senza adempi l'impegno dei turni mensili, debbono versare una quota associativa stabilita dall'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio

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art. 5: provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione, decadenza da socio attivo) sono disposti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi per mancata osservanza delle norme del presente regolamento e per comportamento pregiudizievole all'Associazione ed, in genere, per gravi motivi. Il Consiglio Direttivo comunica al socio l'avvio del procedimento disciplinare invitandolo a presentare eventuali memorie difensive entro 7 giorni. La decisione del Consiglio Direttivo viene poi comunicata al socio con lettera contenente i motivi che hanno determinato la decisione stessa. Il socio può ricorrere entro 30 giorni dall'invio della comunicazione al Collegio dei Probiviri che deciderà riguardo all'accettazione del ricorso od al suo rigetto.

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art. 6: durata dei turni.

I turni notturni iniziano alle ore 20.00 per terminare alle ore 7.00 del giorno successivo. IL turno diurno inizia alle ore 7.00 e termina alle ore 20.00 diviso in due parti di 6.30 ore ciascuna (7.00-13.30 / 13.30-20.00) con la compilazione di due rapporti di servizio distinti. Salvo particolari situazioni la composizione massima dei componenti il turno è di: un autista e un barelliere per i servizi sportivi, rappresentanza, ordinari ( dimissioni, ricoveri, trasferimenti, ecc.). e di un autista e due barellieri per i servizi di emergenza salvo autorizzazioni 118 diurno e altrettanto nei turni di notte. E' buona norma assicurare il cambio ai volontari smontanti, almeno 10/15 minuti prima della fine del turno.

 

art. 7: turni minimi mensili.

Tutti i volontari devono obbligatoriamente effettuali almeno tre turni mensili di 6,30 ore.

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art. 8: norme di pagamento.

  1. Il servizio prestato entro il comune di Biandrate tranne  le visite legali è gratuito. In tutti gli altri comuni consorziati è a pagamento con il seguente tariffario: 20 € per il servizio  + 12 € ogni ora successiva.

  2. I servizi soggetti a convenzione con l'A.S.L. (trasporti o trasferimenti da ospedale a ospedale, prelievo di sangue al centro trasfusionale, trasporto referti di laboratorio, trasporto di dializzati) sono a carico dell'A.S.L.. Per il trasporto sangue urgente e refertazione di lastre, bisogna farsi rilasciare dal medico richiedente il servizio, l'apposito modulo di richiesta ambulanza.

  3. I servizi per manifestazioni sportive o di vario genere sono sempre a pagamento: per l'importo vedere l'apposita tabella. In questi casi, bisogna sempre servirsi dell'apposita cassetta di pronto soccorso.

  4. L'uso degli automezzi in forma gratuita può essere autorizzato solo dai componenti il Consiglio Direttivo.

  5. L'uso in forma gratuita degli automezzi per il trasporto di persona è concesso per i volontari, i loro genitori, figli, fratelli e sorelle, coniuge.

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CAPITOLO II: COMPITI E FUNZIONI.

art. 9: suddivisione degli incarichi.

1.   Autisti dialisi: è il volontario che presta servizio con il mezzo disponibile per il trasporto dei dializzati, del sangue, dei referti di laboratorio, ecc. ed il trasporto di persone per le quali è richiesto solo un servizio di accompagnamento.

2.   Volontario soccorritore: si ottiene la qualifica di Volontario Soccorritore dopo aver superato con esito positivo il corso organizzato dalla Regione Piemonte tramite la C.O. 118 provinciale, con il relativo esame teorico/pratico e dopo aver effettuato almeno 100 ore di servizio in un periodo minimo di sei mesi. Durante il suddetto periodo gli  aspiranti Volontari Soccorritori dovranno effettuare i propri turni in affiancamento ai due Volontari Soccorritori di turno. Compito specifico del Volontario Soccorritore all'interno dell'equipaggio è quello di prendersi cura del vano sanitario dell'ambulanza, di assistere i pazienti e feriti trasportati e di collaborare col personale sanitario per l'espletamento di quanto indicato nel mansionario. Dopo l'espletamento del servizio deve riordinare e pulire il vano sanitario dell'ambulanza. Se il barelliere è in possesso della patente di guida può effettuare servizi di cui al paragrafo precedente: non può in nessun caso guidare l'ambulanza. Non deve mai allontanarsi dai locali dell'ospedale e della sede sociale, e deve essere sempre prontamente disponibile per le uscite.

3.   Autista Volontario Soccorritore: per ottenere la qualifica di Autista Volontario Soccorritore bisogna rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando gli appositi moduli. I requisiti richiesti sono: 500 ore di servizio attivo, ventuno anni compiuti ed il possesso della patente di guida almeno da tre anni ed in corso di validità. Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo decidere in merito, ed il passaggio di categoria non è mai automatico. E' dovere dell'Autista Volontario Soccorritore proseguire nelle funzioni e nei turni come barelliere ed al contempo apprendere il corretto uso degli automezzi. L'Autista Volontario Soccorritore può compiere interventi d'urgenza alla guida dell'ambulanza. L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno può di volta in volta autorizzare L'Autista Volontario Soccorritore alla guida di un mezzo per casi urgenti affiancato da un Volontario Soccorritore. Per apprendere l'uso corretto degli automezzi dell'Associazione, L'Autista Volontario Soccorritore deve obbligatoriamente partecipare ai corsi di istruzione che di volta in volta il Consiglio Direttivo deciderà di effettuare. Il passaggio alla categoria di L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno verrà deciso dal Consiglio Direttivo valutando ogni caso singolarmente.

4.   L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno: l'Autista Volontario Soccorritore Capoturno è responsabile dello svolgimento del turno al quale è propenso. Ha l'obbligo di non accettare in servizio i volontari che siano in condizione di turbare il turno stesso e compromettere il decoro dell'Associazione. Risponde personalmente del mancato rispetto degli articoli di questo regolamento. Di quanto anomalo dovesse risultare nel funzionamento del turno dovrà redigere dettagliato rapporto e presentarlo al Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo entro 24 ore. Il compito dell'Autista Volontario Soccorritore Capoturno, o capo equipaggio, durante il turno è quello di coordinare il servizio evitando uscite inutili, scoperture della sede, sprechi di tempo e risorse. L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno ha autonomia decisionale sull'uso degli automezzi per i servizi; l'Autista Volontario Soccorritore Capoturno è l'interlocutore nei confronti della A.S.L. nel caso venissero richiesti servizi che esulano dalle normali prestazioni di servizio ordinario o si trovasse in situazione di disagio nei confronti della A.S.L., non dovrà prendere alcuna iniziativa ma consultare il Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo.

5.   Il regolamento dell’art. 9 : può subire variazioni in base agli aggiornamenti di leggi o disposizioni da parte della Regione Piemonte.

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art. 10: direttore sanitario.

Il Direttore Sanitario è responsabile della preparazione e dell'aggiornamento del personale dipendente e volontario dell'Associazione; è altresì responsabile della scelta dei docenti dei corsi per la preparazione dei nuovi aspiranti volontari. Tale figura viene scelta ed eletta dal Consiglio Direttivo.

 

art. 11: responsabile dei vari servizi.

I vari responsabili di servizio saranno nominati dal Consiglio Direttivo.

Nella mansione di responsabile di servizio, il volontario ha potere decisionale e piena autonomia nel far rispettare le regole in funzione alle mansioni destinate ai singoli volontari. In caso di ordini diversamente impartiti per lo svolgimento del normale servizio, i responsabili hanno il dovere di informare il presidente o in mancanza di  quest’ultimo, ai vari sostituti.

Per cui, coloro che si rifiutano agli ordini dei responsabili di servizio saranno ascoltati dal C.D. che ne trarrà conclusioni in merito.

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CAPITOLO III: NORME DI SERVIZIO.

art. 12: presentazione al turno di servizio.

Ogni equipaggio di servizio deve presentarsi almeno 10/15 minuti prima dell'orario di inizio del turno per assumere le consegne dell'equipaggio smontante (situazione automezzi, eventuali servizi da svolgere). I volontari dovranno presentarsi in servizio indossando la divisa fornita dall'Associazione, con divieto assoluto di indossare tute da ginnastica, sandali, zoccoli, e tutti quei capi di abbigliamento non conformi al decoro dell'Associazione. L'autista responsabile del turno dovrà rifiutare in servizio i volontari che non rispettano le succitate norme. Sono esenti dall'indossare l'uniforme i volontari che vengono reperiti  fuori turno nei casi urgenti o situazioni di emergenza.

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art. 13: inizio turno.

1.   Ogni autista, al momento di prendere servizio, dovrà sincerarsi della disponibilità di un autista volontario soccorritore e di un volontario soccorritore disponibili alla reperibilità.

2.   Ricevute le consegne del turno smontante, deve compilare il rapporto di servizio in tutte le sue parti facendolo firmare a tutti i componenti del turno.

3.   E' fatto obbligo a tutti i componenti del turno di controllare tutti gli automezzi disponibili, sia nel vano sanitario che per la parte che riguarda la guida.

4.   E' dovere di ogni volontario essere perfettamente in grado di svolgere il proprio compito in ogni momento e circostanza; è quindi indispensabile essere sempre nella massima efficienza procedendo a continui allenamenti per poter disporre rapidamente dell'attrezzatura necessaria conoscendone perfettamente l'uso.

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art. 14: formazione degli equipaggi.

Per qualunque servizio prestato, l'equipaggio sarà formato al massimo da tre persone, compreso l'autista. Nel caso che debbano effettuare viaggi con una distanza superiore ai 400 Km dovranno farne parte due autisti.

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art. 15: sicurezza.

1.   Durante gli interventi, quando si presta soccorso, è obbligatorio l'uso dei guanti di vinile monouso.

2.   In tutti i casi di intervento per incidente o infortunio è fatto obbligo tassativo dell'uso della barella a cucchiaio o dell'asse spinale.

3.   E' tassativamente vietato l'uso di mezzi privati o di proprietà dell'A.S.L. per qualunque tipo di servizio.

4.   E' vietato far viaggiare in cabina i normali passeggeri.

5.   E' vietato dare in consegna a qualunque estraneo dell'Associazione la radio portatile ed ogni altra attrezzatura delle ambulanze.

6.   I volontari che, per qualsiasi motivo, si aggiungano al servizio devono segnalare l'ora esatta di inizio e fine presenza; in caso contrario saranno conteggiate due ore.

7.   L'uso degli automezzi da parte dei volontario fuori turno deve essere autorizzato dal capoturno o dal responsabile degli automezzi.

8.   Nelle chiamate urgenti pervenute al numero della Croce di Sant'Andrea si dovrà richiedere all'interlocutore di effettuare la chiamata al numero di emergenza 118. E' consentito l'intervento del M.S.A. oppure M.S.B. solo previa autorizzazione della C.O. 118.

9.   In caso di incidente, danno recato agli automezzi o infortuni a volontari durante il servizio, avvisare immediatamente il Presidente o, in sua assenza, un altro componente del Consiglio Direttivo.

10.  E' fatto tassativo obbligo delle cinture di sicurezza.

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art. 16: norme per la circolazione sulla strada.

1.   I segnali di allarme (sirena continua e lampeggianti rotanti a luce blu) non danno precedenza ma chiedono precedenza.

2.   L'uso della sirena è consentito nei seguenti casi:
    - quando, in seguito ad una chiamata, il mezzo di soccorso si dirige a prelevare un malato o un ferito del quale non si conoscono le reali condizioni;
    - quando, il malato o il ferito soccorso, abbisogna di cure immediate a discrezione dell'equipaggio di servizio o di eventuale personale sanitario presente a bordo del mezzo o sul luogo;
    - quando si trasporta un ferito o un malato in condizioni non gravi, ma il traffico non consente una marcia regolare (lunghe code, caos) o si trasporto sangue con la richiesta "urgentissimo". Nelle ore notturne (23.00/06.00) si consiglia un uso moderato della sirena.

3.   Il lampeggiante rotante a luce blu deve essere usato in tutti i casi urgenti. Con il solo lampeggiante il veicolo deve rispettare scrupolosamente il codice della strada.

4.   Con la sirena continua innestata si possono eseguire manovre in contrasto col codice della strada (semafori rossi, stop, precedenze, cambi di corsie, sorpassi, limiti di velocità, solo se si è assolutamente sicuri che la manovra non metta in pericolo l’equipaggio e il paziente, pedoni e altri veicoli.

5.   La velocità di sicurezza di un mezzo di soccorso è proporzionata al traffico, alle condizioni del mezzo, della strada e dell'esperienza del conducente. Nel caso di trasporto di feriti l'andatura del mezzo deve essere tale da rispettare la necessità del paziente e nel caso in cui a bordo vi sia personale specializzato seguire sempre le sue istruzioni.

6.   In ogni caso, avendo ogni singolo intervento una sua unicità, l'uso corretto del mezzo di soccorso è affidato alla responsabilità dell'autista che deve farsi carico del miglior svolgimento possibile del servizio.

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CAPITOLO IV: NORME FINALI

art. 17: entrata in vigore.

Il presente regolamento è in vigore dal 01/06/2003. Ogni socio è tenuto ad apprendere l'esatto contenuto di cui sopra. La mancata osservanza delle norme comporterà i provvedimenti che il Consiglio Direttivo delibererà.

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art. 18: modifiche ed integrazioni del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di modificare, integrare o annullare il presente regolamento o il singolo articolo dandone tempestiva comunicazione ai soci, e di assumere provvedimenti in deroga in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, per il miglio svolgimento del servizio.

 

N.B.: i soci dichiarano di prendere atto dei seguenti articoli del Codice Penale che esplicitamente troveranno applicazione:

 

art. 328: il pubblico ufficiale o l'incaricato di   pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

 

art. 330: I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione sino a due anni, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate se il fatto:

·         è commesso a fine politico

·         ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

 

art. 331: Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici od aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a lire duecentomila. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, con la multa non inferiore a lire unmilioneduecentomila. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

 

art. 332: Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa siano a lire duecentomila.

 

art. 333: Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, od il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio od il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità è punito con la reclusione sia a sei mesi o con la multa siano a lire duecentomila. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità, La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato documento.

 

art. 340: Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione sino ad un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

 

art. 358: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri di questa ultima, o con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

 

art. 593: Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci od un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa  pari alle normative vigenti in corso, alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita od altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte ne è raddoppiata.

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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Associazione, ha alla data odierna a disposizione 10 volontari con le qualifiche di autisti soccorritori. Si terrà conto  che con il Servizio Civile e con gli Obiettori di coscienza si potrà risolvere  in parte il problema di copertura dei turni, specie nelle ore diurne quando la maggior parte dei volontari è al lavoro. L'attività amministrativa è svolta da un volontario che  avrà conseguito corsi di preparazione specifica all’ amministrazione indetti dal Centro Servizi che consente l'accesso al pubblico nella sede in orari predefiniti, nonché da volontari impegnati in questo specifico settore, sotto la guida di un esperto Commercialista che cura anche l'impostazione contabile, la stesura del bilancio annuale e dei principali contratti.

I volontari all'atto dell'ammissione sono stati qualificati quali Aspiranti Volontari ed hanno frequentato un corso di addestramento tenuto dal Direttore Sanitario e da Volontari Istruttori nonché da personale monitori autorizzati alla formazione.

Al termine del corso hanno superato un test di qualificazione professionale e sono stati ammessi alla qualifica di Volontari Soccorritori e quindi al servizio attivo.

L'Associazione ha programmato e sta tenendo i corsi di aggiornamento per il personale oggi in servizio secondo i criteri previsti dalle disposizioni della Regione Piemonte "Allegato B". I nuovi volontari sono stati formati secondo le disposizioni regionali: "Allegato A".

I turni di servizio vengono coperti per sottoscrizione personale, con almeno un mese di anticipo, negli orari prescelti, su un tabellone esposto nella sala soggiorno degli equipaggi.

Il capoturno provvede a sollecitare la copertura di eventuali turni scoperti per mancata sottoscrizione o per segnalata assenza.

Ogni volontario ha l'obbligo di coprire almeno tre turni mensili. In caso di impedimenti temporanei ne informa il Direttivo richiedendo di essere provvisoriamente esonerato da tale obbligo.

Alcuni volontari, non essendo vincolato da impegni di lavoro, si rendono disponibili ad effettuare un numero di turni maggiore rispetto ad altri volontari, nello spirito di collaborazione e di volontariato proprio dell'Associazione, specialmente per ciò che concerne i turni diurni dei giorni dal Lunedì al Venerdì. L'Associazione d'abitudine ringrazia i propri volontari offrendo agli stessi la partecipazione al pranzo annuale organizzato in onore dei "Medagliati".

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  VADEMECUM DEL SOCCORRITORE

- Il volontario che si presenta in servizio in condizioni fisiche e/o psicofisiche non idonee (alterazione dovuta ad alcool, , verrà immediatamente allontanato dal servizio stesso. Il capoturno dovrà immediatamente segnalare l’accaduto per iscritto al C.D. che provvederà a prendere i provvedimenti del caso.

- La divisa sociale è costituita da Giubbino e pantaloni rossi, polo blu, pile (royal) con il logo sociale, cinturone blu, giaccone 4 stagioni invernale impermeabile rossi. Detta divisa deve essere indossata esclusivamente per servizio di rappresentanza e servizio dialisi.

- I turni di servizio sia  sull’ambulanza di base che sull’ambulanza medicalizzata devono essere svolti con la divisa sociale, il capo turno sotto la propria responsabilità deve assicurarsi affinché tutti i componenti gli equipaggi rispettino il presente punto.

- I servizi di dimissioni, trasferimenti,assistenza a competizioni sportive, giuramento, manifestazioni culturali, studentesche, ecc. devono essere svolti in divisa sociale per permettere l’immediata individuazione da parte degli organizzatori e dei preposti alla manifestazione.

- Devono essere indossati calzari (antinfortunistici a norma CEE) che consentano la massima stabilità e sicurezza durante il normale svolgimento degli interventi.

- Il volontario è tenuto al rispetto della privacy ed è soggetto al segreto professionale pertanto gli è fatto assoluto divieto di divulgare dati riguardanti gli interventi a cui ha partecipato o di quant’altro sia venuto a conoscenza.

- Il volontario ha l’obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento indetti dall’associazione o dalle autorità    provinciali, regionali e nazionali.

- Il volontario deve provvedere a comunicare l’aggiornamento delle vaccinazioni effettuate secondo la normativa vigente.

- E’ obbligatorio per tutti i volontari effettuare almeno tre turni al mese.

- Il volontario di turno deve avere ben esposto il documento di riconoscimento rilasciato dall’ associazione.

- Il volontario ha l’obbligo di comunicare per iscritto al C.D. qualunque anomalia, riscontrata durante lo svolgimento del proprio turno di servizio.

- L’autista soccorritore di servizio sull’ambulanza medicalizzata è il capoturno, pertanto è responsabile di eventuali disguidi riguardanti il normale svolgimento del turno.

- Ad ogni inizio turno, tutti i componenti l’equipaggio (sia di base che di avanzata) hanno l’obbligo di controllare l’ambulanza (testando tutti i presidi sanitari) segnalando sul foglio di servizio eventuali anomalie riscontrate, nel caso di grave anomalia riscontrata, che non consenta il normale svolgimento del turno l’autista soccorritore deve immediatamente comunicarlo al responsabile degli automezzi o ad un suo sostituto affinché sia ripristinata nel più breve tempo possibile l’anomalia stessa.

- L’equipaggio che svolge servizio di base, durante il sabato o i giorni festivi, deve accertarsi che eventuali servizi (trasferimenti, dimissioni, o altro) che dovranno essere svolti nel giorno stesso, siano coperti da volontari per evitare problemi con l’azienda ospedaliera e/o i richiedenti.

- I volontari che svolgono servizio sull’ambulanza di base, possono circolare presso  il plesso ospedaliero sempre ché siano muniti di telefonino per le varie comunicazioni.

- L’equipaggio di base ha l’obbligo di comunicare immediatamente, via radio, l’inizio d'intervento richiesto dalla C.O. 118.

- L’equipaggio di base ha l’obbligo di comunicare alla C.O. 118 l’eventuale non operatività dovuta a brevi trasferimenti (entro il concentrico comunale) esclusivamente se il servizio da svolgere non era in previsione e non è stato possibile reperire un equipaggio da adibire al servizio stesso.

- Il volontario che si è dato disponibile per la reperibilità, deve essere operativo entro 15 minuti dalla richiesta d' intervento da parte dell’equipaggio di base, e deve indossare la divisa di servizio (fatto salvo eventuali servizi svolti da volontari resisi disponibili per urgenze).

- Se al momento della partenza dell’ambulanza di rianimazione, non è ancora giunto l’equipaggio in servizio di reperibilità, partirà l’equipaggio di turno sull' ambulanza di base e l’equipaggio resosi reperibile sostituirà i componenti del mezzo di base, se viceversa vi è il tempo necessario, è preferibile che il servizio di trasporto secondario venga effettuato dai volontari reperibili.

- nel caso in cui sia in servizio di reperibilità un O. di C., questo dovrà essere impegnato per eventuali trasporti urgenti di sangue e/o provette, lastre e quant’altro richiesto dai reparti e/o dal Pronto Soccorso. L’O. di C., dovrà anche essere impegnato per il trasporto secondario in qualità di barelliere, l’equipaggio sarà quindi formato dall’ Autista soccorritore di base nel caso di immediata partenza (l’autista soccorritore reperibile sostituirà l’autista di turno ed affiancherà il primo soccorritore di turno sulla ambulanza di base), come già indicato in precedenza, nel caso vi sia il tempo necessario, è preferibile che ad effettuare il trasporto secondario sia l’autista reperibile.

- Le telefonate effettuate con il telefonino della Croce di Sant'Andrea, devono essere di brevissima durata ed esclusivamente di servizio poiché detta linea deve essere il più possibile lasciata libera per eventuali chiamate dalla C.O. 118.

- Tutti i volontari soccorritori che prestano servizio nei servizi notturni, non devono assolutamente dismettere la divisa al momento di coricarsi, al fine di evitare perdite di tempo nella partenza per l’eventuale intervento richiesto dalla C.O. 118, i rispettivi autisti soccorritori sono ritenuti responsabili d'eventuali negligenze.

- Durante lo svolgimento del servizio, è consentito ai componenti gli equipaggi, consumare dei pasti, all’interno della postazione, sempre mantenendo l’operatività.

- I componenti gli equipaggi montanti di turno, devono di massima essere presenti in servizio almeno 10/15 minuti prima dell’inizio per poter permettere di effettuare le comunicazioni di servizio da parte dell’equipaggio smontante.

- Tutti i volontari di turno hanno l’obbligo di partecipare al controllo degli zaini (check list) e quelli di turno sull’ambulanza medicalizzata devono firmare in calce la check list.

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