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CAPITOLO I: NORME
GENERALI.
art.
1: richiesta di ammissione a volontario soccorritore.
Qualsiasi privato
cittadino può chiedere ed ottenere l'ammissione a socio della Croce
di Sant’Andrea. Per ottenere l'iscrizione a socio attivo occorre
avere compiuto il diciottesimo anno d'età; presentare domanda per
iscritto utilizzando gli appositi moduli forniti dall'Associazione,
allegare n. 3 fotografie formato tessera, il certificato di avvenuta
vaccinazione antitetanica, il cartellino del gruppo sanguigno, il
certificato di residenza. La domanda verrà vagliata dal Consiglio
Direttivo, previo parere del direttore sanitario, il quale si
pronuncerà insindacabilmente e la decisione verrà comunicata a
mezzo posta o a brevi mani con firma di ricevuta comunicazione.
art.
2: acquisizione qualifica di volontario soccorritore.
In base al corso fatto
dal direttore sanitario e/o dalla commissione regionale, previo
esame, gli aspiranti saranno considerati soci attivi a tutti gli
effetti.
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art.
3: condotta dei soci.
I soci, durante lo
svolgimento dei turni di servizio devono tenere una condotta
irreprensibile tanto in pubblico che nei locali sociali e mantenere
un contegno corretto in ogni occasione. Nei locali sanitari e nel
locale messo a disposizione dell'A.S.L. per lo svolgimento del
servizio o per il riposo durante i turni di servizio notturni è
proibito bere bevande alcoliche, è proibita la bestemmia ed il
turpiloquio. I volontari sono tenuti alla massima riservatezza su
quanto possano venire a conoscenza in conseguenza dell'opera che
prestano, regolata dalle attuali norme sul segreto professionale.
Pertanto, accertate tali violazioni, verranno presi provvedimenti
disciplinari dal consiglio direttivo.
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art.
4: perdita qualifica di socio attivo.
Il socio attivo che
intenda cessare di prestare la propria opera nell'Associazione, dovrà
presentare le proprie dimissioni per iscritto. La qualifica di socio
attivo si perde inoltre per decesso ed in tutti i casi di perdita
della qualità di socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 11
dello Statuto. Il socio attivo che.
per motivi di salute, famiglia o lavoro, intenda sospendere il
proprio servizio, può richiedere - presentando le opportune
motivazioni al Consiglio Direttivo che deciderà in merito - un
periodo di aspettativa, che - salvo proroga concessa dal Consiglio
Direttivo - non potrà essere superiore a mesi sei. Se il socio non
riprende regolarmente servizio al termine del periodo di
aspettativa, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di
socio. Coloro i quali intendano far parte dell'Associazione ed
essere considerati soci sostenitori senza adempi l'impegno dei turni
mensili, debbono versare una quota associativa stabilita
dall'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio
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art.
5: provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti
disciplinari (ammonizione, sospensione, decadenza da socio attivo)
sono disposti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi
per mancata osservanza delle norme del presente regolamento e per
comportamento pregiudizievole all'Associazione ed, in genere, per
gravi motivi. Il Consiglio Direttivo comunica al socio l'avvio del
procedimento disciplinare invitandolo a presentare eventuali memorie
difensive entro 7 giorni. La decisione del Consiglio Direttivo viene
poi comunicata al socio con lettera contenente i motivi che hanno
determinato la decisione stessa. Il socio può ricorrere entro 30
giorni dall'invio della comunicazione al Collegio dei Probiviri che
deciderà riguardo all'accettazione del ricorso od al suo rigetto.
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art.
6: durata dei turni.
I turni notturni
iniziano alle ore 20.00 per terminare alle ore 7.00 del giorno
successivo. IL turno diurno inizia alle ore 7.00 e termina alle ore
20.00 diviso in due parti di 6.30 ore ciascuna (7.00-13.30 /
13.30-20.00) con la compilazione di due rapporti di servizio
distinti. Salvo particolari situazioni la composizione massima dei
componenti il turno è di: un autista e un barelliere per i servizi
sportivi, rappresentanza, ordinari ( dimissioni, ricoveri,
trasferimenti, ecc.). e di un autista e due barellieri per i servizi
di emergenza salvo autorizzazioni 118 diurno e altrettanto nei turni
di notte. E' buona norma assicurare il cambio ai volontari
smontanti, almeno 10/15 minuti prima della fine del turno.
art.
7: turni minimi mensili.
Tutti i volontari
devono obbligatoriamente effettuali almeno tre turni mensili di 6,30
ore.
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art.
8: norme di pagamento.
-
Il servizio
prestato entro il comune di Biandrate tranne le
visite legali è gratuito. In tutti gli altri comuni consorziati
è a pagamento con il seguente tariffario: 20 € per il
servizio + 12 €
ogni ora successiva.
-
I servizi soggetti
a convenzione con l'A.S.L. (trasporti o trasferimenti da
ospedale a ospedale, prelievo di sangue al centro trasfusionale,
trasporto referti di laboratorio, trasporto di dializzati) sono
a carico dell'A.S.L.. Per il trasporto sangue urgente e
refertazione di lastre, bisogna farsi rilasciare dal medico
richiedente il servizio, l'apposito modulo di richiesta
ambulanza.
-
I servizi per
manifestazioni sportive o di vario genere sono sempre a
pagamento: per l'importo vedere l'apposita tabella. In questi
casi, bisogna sempre servirsi dell'apposita cassetta di pronto
soccorso.
-
L'uso degli
automezzi in forma gratuita può essere autorizzato solo dai
componenti il Consiglio Direttivo.
-
L'uso in forma
gratuita degli automezzi per il trasporto di persona è concesso
per i volontari, i loro genitori, figli, fratelli e sorelle,
coniuge.
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CAPITOLO
II: COMPITI E FUNZIONI.
art.
9: suddivisione degli incarichi.
1. Autisti
dialisi: è il volontario che presta servizio con il mezzo
disponibile per il trasporto dei dializzati, del sangue, dei referti
di laboratorio, ecc. ed il trasporto di persone per le quali è
richiesto solo un servizio di accompagnamento.
2. Volontario
soccorritore: si ottiene la qualifica di Volontario Soccorritore
dopo aver superato con esito positivo il corso organizzato dalla
Regione Piemonte tramite la C.O. 118
provinciale,
con il relativo esame teorico/pratico e dopo aver effettuato almeno
100 ore di servizio in un periodo minimo di sei mesi. Durante il
suddetto periodo gli aspiranti Volontari Soccorritori dovranno
effettuare i propri turni in affiancamento ai due Volontari
Soccorritori di turno. Compito specifico del Volontario Soccorritore
all'interno dell'equipaggio è quello di prendersi cura del vano
sanitario dell'ambulanza, di assistere i pazienti e feriti
trasportati e di collaborare col personale sanitario per
l'espletamento di quanto indicato nel mansionario. Dopo
l'espletamento del servizio deve riordinare e pulire il vano
sanitario dell'ambulanza. Se il barelliere è in possesso della
patente di guida può effettuare servizi di cui al paragrafo
precedente: non può in nessun caso guidare l'ambulanza. Non deve
mai allontanarsi dai locali dell'ospedale e della sede sociale, e
deve essere sempre prontamente disponibile per le uscite.
3. Autista
Volontario Soccorritore: per ottenere la qualifica di Autista
Volontario Soccorritore bisogna rivolgere domanda al Consiglio
Direttivo, utilizzando gli appositi moduli. I requisiti richiesti
sono: 500 ore di servizio attivo, ventuno anni compiuti ed il
possesso della patente di guida almeno da tre anni ed in corso di
validità. Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo decidere in
merito, ed il passaggio di categoria non è mai automatico. E'
dovere dell'Autista Volontario Soccorritore proseguire nelle
funzioni e nei turni come barelliere ed al contempo apprendere il
corretto uso degli automezzi. L'Autista Volontario Soccorritore può
compiere interventi d'urgenza alla guida dell'ambulanza. L'Autista
Volontario Soccorritore Capoturno può di volta in volta autorizzare
L'Autista Volontario Soccorritore alla guida di un mezzo per casi
urgenti affiancato da un Volontario Soccorritore. Per apprendere
l'uso corretto degli automezzi dell'Associazione, L'Autista
Volontario Soccorritore deve obbligatoriamente partecipare ai corsi
di istruzione che di volta in volta il Consiglio Direttivo deciderà
di effettuare. Il passaggio alla categoria di L'Autista Volontario
Soccorritore Capoturno verrà deciso dal Consiglio Direttivo
valutando ogni caso singolarmente.
4. L'Autista
Volontario Soccorritore Capoturno: l'Autista Volontario Soccorritore
Capoturno è responsabile dello svolgimento del turno al quale è
propenso. Ha l'obbligo di non accettare in servizio i volontari che
siano in condizione di turbare il turno stesso e compromettere il
decoro dell'Associazione. Risponde personalmente del mancato
rispetto degli articoli di questo regolamento. Di quanto anomalo
dovesse risultare nel funzionamento del turno dovrà redigere
dettagliato rapporto e presentarlo al Presidente o ad altro
componente del Consiglio Direttivo entro 24 ore. Il compito
dell'Autista Volontario Soccorritore Capoturno, o capo equipaggio,
durante il turno è quello di coordinare il servizio evitando uscite
inutili, scoperture della sede, sprechi di tempo e risorse.
L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno ha autonomia decisionale
sull'uso degli automezzi per i servizi; l'Autista Volontario
Soccorritore Capoturno è l'interlocutore nei confronti della A.S.L.
nel caso venissero richiesti servizi che esulano dalle normali
prestazioni di servizio ordinario o si trovasse in situazione di
disagio nei confronti della A.S.L., non dovrà prendere alcuna
iniziativa ma consultare il Presidente o altro componente del
Consiglio Direttivo.
5. Il
regolamento dell’art. 9 : può
subire variazioni in base agli aggiornamenti di leggi o disposizioni
da parte della Regione Piemonte.
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art.
10: direttore sanitario.
Il Direttore Sanitario
è responsabile della preparazione e dell'aggiornamento del
personale dipendente e volontario dell'Associazione; è altresì
responsabile della scelta dei docenti dei corsi per la preparazione
dei nuovi aspiranti volontari. Tale figura viene scelta ed eletta
dal Consiglio Direttivo.
art.
11: responsabile dei vari servizi.
I vari responsabili di
servizio saranno nominati dal Consiglio Direttivo.
Nella mansione di
responsabile di servizio, il volontario ha potere decisionale e
piena autonomia nel far rispettare le regole in funzione alle
mansioni destinate ai singoli volontari. In caso di ordini
diversamente impartiti per lo svolgimento del normale servizio, i
responsabili hanno il dovere di informare il presidente o in
mancanza di quest’ultimo,
ai vari sostituti.
Per cui, coloro che si
rifiutano agli ordini dei responsabili di servizio saranno ascoltati
dal C.D. che ne trarrà conclusioni in merito.
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CAPITOLO
III: NORME DI SERVIZIO.
art.
12: presentazione al turno di servizio.
Ogni equipaggio di
servizio deve presentarsi almeno 10/15 minuti prima dell'orario di
inizio del turno per assumere le consegne dell'equipaggio smontante
(situazione automezzi, eventuali servizi da svolgere). I volontari
dovranno presentarsi in servizio indossando la divisa fornita
dall'Associazione, con divieto assoluto di indossare tute da
ginnastica, sandali, zoccoli, e tutti quei capi di abbigliamento non
conformi al decoro dell'Associazione. L'autista responsabile del
turno dovrà rifiutare in servizio i volontari che non rispettano le
succitate norme. Sono esenti dall'indossare l'uniforme i volontari
che vengono reperiti fuori turno nei casi urgenti o situazioni
di emergenza.
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art.
13: inizio turno.
1. Ogni autista, al momento di prendere servizio, dovrà
sincerarsi della disponibilità di un autista volontario
soccorritore e di un volontario soccorritore disponibili alla
reperibilità.
2. Ricevute le consegne del turno smontante, deve compilare il
rapporto di servizio in tutte le sue parti facendolo firmare a tutti
i componenti del turno.
3. E' fatto obbligo a tutti i componenti del turno di
controllare tutti gli automezzi disponibili, sia nel vano sanitario
che per la parte che riguarda la guida.
4. E' dovere di ogni volontario essere perfettamente in grado di
svolgere il proprio compito in ogni momento e circostanza; è quindi
indispensabile essere sempre nella massima efficienza procedendo a
continui allenamenti per poter disporre rapidamente
dell'attrezzatura necessaria conoscendone perfettamente l'uso.
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art.
14: formazione degli equipaggi.
Per qualunque servizio
prestato, l'equipaggio sarà formato al massimo da tre persone,
compreso l'autista. Nel caso che debbano effettuare viaggi con una
distanza superiore ai 400 Km dovranno farne parte due autisti.
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art.
15: sicurezza.
1. Durante gli interventi, quando si presta soccorso, è
obbligatorio l'uso dei guanti di vinile monouso.
2. In tutti i casi di intervento per incidente o infortunio è
fatto obbligo tassativo dell'uso della barella a cucchiaio o
dell'asse spinale.
3. E' tassativamente vietato l'uso di mezzi privati o di
proprietà dell'A.S.L. per qualunque tipo di servizio.
4. E' vietato far viaggiare in cabina i normali passeggeri.
5. E' vietato dare in consegna a qualunque estraneo
dell'Associazione la radio portatile ed ogni altra attrezzatura
delle ambulanze.
6. I volontari che, per qualsiasi motivo, si aggiungano al
servizio devono segnalare l'ora esatta di inizio e fine presenza; in
caso contrario saranno conteggiate due ore.
7. L'uso degli automezzi da parte dei volontario fuori turno
deve essere autorizzato dal capoturno o dal responsabile degli
automezzi.
8. Nelle chiamate urgenti pervenute al numero della Croce di
Sant'Andrea si dovrà richiedere all'interlocutore di effettuare la
chiamata al numero di emergenza
118. E' consentito l'intervento del M.S.A. oppure M.S.B. solo
previa autorizzazione della C.O. 118.
9. In caso di incidente, danno recato agli automezzi o infortuni
a volontari durante il servizio, avvisare immediatamente il
Presidente o, in sua assenza, un altro componente del Consiglio
Direttivo.
10.
E' fatto tassativo obbligo delle cinture di sicurezza.
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art.
16: norme per la circolazione sulla strada.
1. I segnali di allarme (sirena continua e lampeggianti rotanti
a luce blu) non danno precedenza ma chiedono precedenza.
2. L'uso della sirena è consentito nei seguenti casi:
- quando, in seguito ad una chiamata, il mezzo di
soccorso si dirige a prelevare un malato o un ferito del quale non
si conoscono le reali condizioni;
- quando, il malato o il ferito soccorso,
abbisogna di cure immediate a discrezione dell'equipaggio di
servizio o di eventuale personale sanitario presente a bordo del
mezzo o sul luogo;
- quando si trasporta un ferito o un malato in
condizioni non gravi, ma il traffico non consente una marcia
regolare (lunghe code, caos) o si trasporto sangue con la richiesta
"urgentissimo". Nelle ore notturne (23.00/06.00) si
consiglia un uso moderato della sirena.
3. Il lampeggiante rotante a luce blu deve essere usato in tutti
i casi urgenti. Con il solo lampeggiante il veicolo deve rispettare
scrupolosamente il codice della strada.
4. Con la sirena continua innestata si possono eseguire manovre
in contrasto col codice della strada (semafori rossi, stop,
precedenze, cambi di corsie, sorpassi, limiti di velocità, solo se
si è assolutamente sicuri che la manovra non metta in pericolo
l’equipaggio e il paziente, pedoni e altri veicoli.
5. La velocità di sicurezza di un mezzo di soccorso è
proporzionata al traffico, alle condizioni del mezzo, della strada e
dell'esperienza del conducente. Nel caso di trasporto di feriti
l'andatura del mezzo deve essere tale da rispettare la necessità
del paziente e nel caso in cui a bordo vi sia personale
specializzato seguire sempre le sue istruzioni.
6. In ogni caso, avendo ogni singolo intervento una sua unicità,
l'uso corretto del mezzo di soccorso è affidato alla responsabilità
dell'autista che deve farsi carico del miglior svolgimento possibile
del servizio.
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CAPITOLO
IV: NORME FINALI
art.
17: entrata in vigore.
Il presente
regolamento è in vigore dal 01/06/2003. Ogni socio è tenuto ad
apprendere l'esatto contenuto di cui sopra. La mancata osservanza
delle norme comporterà i provvedimenti che il Consiglio Direttivo
delibererà.
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art.
18: modifiche ed integrazioni del presente regolamento.
Il Consiglio Direttivo
si riserva il diritto di modificare, integrare o annullare il
presente regolamento o il singolo articolo dandone tempestiva
comunicazione ai soci, e di assumere provvedimenti in deroga in
qualsiasi momento lo ritenga opportuno, per il miglio svolgimento
del servizio.
N.B.: i soci
dichiarano di prendere atto dei seguenti articoli del Codice Penale
che esplicitamente troveranno applicazione:
art. 328: il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene
e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo
comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che
entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni
del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in
forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione
della richiesta stessa.
art. 330: I pubblici
ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio aventi la qualità di
impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica
necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di
servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre
o più abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio
o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o
la regolarità, sono puniti con la reclusione sino a due anni,
promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a
cinque anni. Le pene sono aumentate se il fatto:
·
è commesso a fine politico
·
ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse
popolari.
art. 331: Chi,
esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità,
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi
stabilimenti, uffici od aziende, in modo da turbare la regolarità
del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e
con la multa non inferiore a lire duecentomila. I capi, promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, con
la multa non inferiore a lire unmilioneduecentomila. Si applica la
disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
art. 332: Il pubblico
ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità,
che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli
precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di
adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto,
ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare
continuazione del servizio, è punito con la multa siano a lire
duecentomila.
art. 333: Il pubblico
ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il
privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità
non organizzato in impresa, od il dipendente da imprese di servizi
pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il
servizio od il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la
regolarità è punito con la reclusione sia a sei mesi o con la
multa siano a lire duecentomila. La stessa pena si applica anche a
chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il
servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o
la regolarità, La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o
privato documento.
art. 340: Chiunque,
fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge,
cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito
con la reclusione sino ad un anno. I capi, promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
art. 358: Agli effetti
della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per
pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri di questa ultima, o con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di
opera meramente materiale.
art. 593: Chiunque,
trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci
od un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia
di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di
darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione
sino a tre mesi o con la multa pari
alle normative vigenti in corso, alla stessa pena soggiace chi,
trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una
persona ferita od altrimenti in pericolo, omette di prestare
l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena è aumentata; se ne deriva la morte ne è raddoppiata.
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ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI
L'Associazione, ha
alla data odierna a disposizione 10 volontari con le qualifiche di
autisti soccorritori. Si terrà conto
che con il Servizio Civile e con gli Obiettori di coscienza
si potrà risolvere in parte il problema di copertura dei turni, specie nelle ore
diurne quando la maggior parte dei volontari è al lavoro. L'attività amministrativa è svolta da un volontario che
avrà conseguito corsi di preparazione specifica all’
amministrazione indetti dal Centro Servizi che consente l'accesso al
pubblico nella sede in orari predefiniti, nonché da volontari
impegnati in questo specifico settore, sotto la guida di un esperto
Commercialista che cura anche l'impostazione contabile, la stesura
del bilancio annuale e dei principali contratti.
I volontari all'atto
dell'ammissione sono stati qualificati quali Aspiranti Volontari ed
hanno frequentato un corso di addestramento tenuto dal Direttore
Sanitario e da Volontari Istruttori nonché da personale monitori
autorizzati alla formazione.
Al termine del corso
hanno superato un test di qualificazione professionale e sono stati
ammessi alla qualifica di Volontari Soccorritori e quindi al
servizio attivo.
L'Associazione ha
programmato e sta tenendo i corsi di aggiornamento per il personale
oggi in servizio secondo i criteri previsti dalle disposizioni della
Regione Piemonte "Allegato B". I nuovi volontari sono
stati formati secondo le disposizioni regionali: "Allegato
A".
I turni di servizio
vengono coperti per sottoscrizione personale, con almeno un mese di
anticipo, negli orari prescelti, su un tabellone esposto nella sala
soggiorno degli equipaggi.
Il capoturno provvede
a sollecitare la copertura di eventuali turni scoperti per mancata
sottoscrizione o per segnalata assenza.
Ogni volontario ha
l'obbligo di coprire almeno tre turni mensili. In caso di
impedimenti temporanei ne informa il Direttivo richiedendo di essere
provvisoriamente esonerato da tale obbligo.
Alcuni volontari, non
essendo vincolato da impegni di lavoro, si rendono disponibili ad
effettuare un numero di turni maggiore rispetto ad altri volontari,
nello spirito di collaborazione e di volontariato proprio
dell'Associazione, specialmente per ciò che concerne i turni diurni
dei giorni dal Lunedì al Venerdì. L'Associazione
d'abitudine ringrazia i propri volontari offrendo agli stessi la
partecipazione al pranzo annuale organizzato in onore dei
"Medagliati".
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VADEMECUM
DEL SOCCORRITORE
-
Il volontario che si presenta in servizio in condizioni fisiche e/o
psicofisiche non idonee (alterazione dovuta ad alcool, , verrà
immediatamente allontanato dal servizio stesso. Il capoturno dovrà
immediatamente segnalare l’accaduto per iscritto al C.D. che
provvederà a prendere i provvedimenti del caso.
-
La divisa sociale è costituita da Giubbino e pantaloni rossi, polo
blu, pile (royal) con il logo sociale, cinturone blu, giaccone 4
stagioni invernale impermeabile rossi. Detta divisa deve essere
indossata esclusivamente per servizio di rappresentanza e servizio
dialisi.
-
I turni di servizio sia sull’ambulanza
di base che sull’ambulanza medicalizzata devono essere svolti con
la divisa sociale, il capo turno sotto la propria responsabilità
deve assicurarsi affinché tutti i componenti gli equipaggi
rispettino il presente
punto.
-
I servizi di dimissioni, trasferimenti,assistenza a competizioni
sportive, giuramento, manifestazioni culturali, studentesche, ecc.
devono essere svolti in divisa sociale per permettere l’immediata
individuazione da parte degli organizzatori e dei preposti alla
manifestazione.
-
Devono essere indossati calzari (antinfortunistici a norma CEE) che
consentano la massima stabilità e sicurezza durante il normale
svolgimento degli interventi.
-
Il volontario è tenuto al rispetto della privacy ed è soggetto al
segreto professionale pertanto gli è fatto assoluto divieto di
divulgare dati riguardanti gli interventi a cui ha partecipato o di
quant’altro sia venuto a conoscenza.
-
Il volontario ha l’obbligo di partecipare ai corsi di
aggiornamento indetti dall’associazione o dalle autorità
provinciali, regionali e nazionali.
-
Il volontario deve provvedere a comunicare l’aggiornamento delle
vaccinazioni effettuate secondo la normativa vigente.
-
E’ obbligatorio per tutti i volontari effettuare almeno tre turni
al mese.
-
Il volontario di turno deve avere ben esposto il documento di
riconoscimento rilasciato dall’ associazione.
-
Il volontario ha l’obbligo di comunicare per iscritto al C.D.
qualunque anomalia, riscontrata durante lo svolgimento del proprio
turno di servizio.
-
L’autista soccorritore di servizio sull’ambulanza medicalizzata
è il capoturno, pertanto è responsabile di eventuali disguidi
riguardanti il normale svolgimento del turno.
-
Ad ogni inizio turno, tutti i componenti l’equipaggio (sia di base
che di avanzata) hanno l’obbligo di controllare l’ambulanza
(testando tutti i presidi sanitari) segnalando sul foglio di
servizio eventuali anomalie riscontrate, nel caso di grave anomalia
riscontrata, che non consenta il normale svolgimento del turno
l’autista soccorritore deve immediatamente comunicarlo al
responsabile degli automezzi o ad un suo sostituto affinché sia
ripristinata nel più breve tempo possibile l’anomalia stessa.
-
L’equipaggio che svolge servizio di base, durante il sabato o i
giorni festivi, deve accertarsi che eventuali servizi
(trasferimenti, dimissioni, o altro) che dovranno essere svolti nel
giorno stesso, siano coperti da volontari per evitare problemi con
l’azienda ospedaliera e/o i richiedenti.
-
I volontari che svolgono servizio sull’ambulanza di base, possono
circolare presso il
plesso ospedaliero sempre ché siano muniti di telefonino per le
varie comunicazioni.
-
L’equipaggio di base ha l’obbligo di comunicare immediatamente,
via radio, l’inizio d'intervento richiesto dalla C.O. 118.
-
L’equipaggio di base ha l’obbligo di comunicare alla C.O. 118
l’eventuale non operatività dovuta a brevi trasferimenti (entro
il concentrico comunale) esclusivamente se il servizio da svolgere
non era in previsione e non è stato possibile reperire un
equipaggio da adibire al servizio stesso.
-
Il volontario che si è dato disponibile per la reperibilità, deve
essere operativo entro 15 minuti dalla richiesta d' intervento da
parte dell’equipaggio di base, e deve indossare la divisa di
servizio (fatto salvo eventuali servizi svolti da volontari resisi
disponibili per urgenze).
-
Se al momento della partenza dell’ambulanza di rianimazione, non
è ancora giunto l’equipaggio in servizio di reperibilità, partirà
l’equipaggio di turno sull' ambulanza di base e l’equipaggio
resosi reperibile sostituirà i componenti del mezzo di base, se
viceversa vi è il tempo necessario, è preferibile che il servizio
di trasporto secondario venga effettuato dai volontari reperibili.
-
nel caso in cui sia in servizio di reperibilità un O. di C., questo
dovrà essere impegnato per eventuali trasporti urgenti di sangue
e/o provette, lastre e quant’altro richiesto dai reparti e/o dal
Pronto Soccorso. L’O. di C., dovrà anche essere impegnato per il
trasporto secondario in qualità di barelliere, l’equipaggio sarà
quindi formato dall’ Autista soccorritore di base nel caso di
immediata partenza (l’autista soccorritore reperibile sostituirà
l’autista di turno ed affiancherà il primo soccorritore di turno
sulla ambulanza di base), come già indicato in precedenza, nel caso
vi sia il tempo necessario, è preferibile che ad effettuare il
trasporto secondario sia l’autista reperibile.
-
Le telefonate effettuate con il telefonino della Croce di
Sant'Andrea, devono essere di brevissima durata ed esclusivamente di
servizio poiché detta linea deve essere il più possibile lasciata
libera per eventuali chiamate dalla C.O. 118.
-
Tutti i volontari soccorritori che prestano servizio nei servizi
notturni, non devono
assolutamente dismettere la divisa al momento di coricarsi, al
fine di evitare perdite di tempo nella partenza per l’eventuale
intervento richiesto dalla C.O. 118, i rispettivi autisti
soccorritori sono ritenuti responsabili d'eventuali negligenze.
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Durante lo svolgimento del servizio, è consentito ai componenti gli
equipaggi, consumare dei pasti, all’interno della postazione,
sempre mantenendo l’operatività.
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I componenti gli equipaggi montanti di turno, devono di massima
essere presenti in servizio almeno 10/15 minuti prima dell’inizio
per poter permettere di effettuare le comunicazioni di servizio da
parte dell’equipaggio smontante.
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Tutti i volontari di turno hanno l’obbligo di partecipare al
controllo degli zaini (check list) e quelli di turno
sull’ambulanza medicalizzata devono firmare in calce la check
list.
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