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CAPITOLO I: NORME
GENERALI.
art. 1: richiesta di ammissione a volontario soccorritore.
Qualsiasi privato
cittadino può chiedere ed ottenere l'ammissione a socio della Croce
di Sant’Andrea. Per ottenere l'iscrizione a socio attivo occorre
avere compiuto il diciottesimo anno d'età; presentare domanda per
iscritto utilizzando gli appositi moduli forniti dall'Associazione,
allegare n. 3 fotografie formato tessera, il certificato di avvenuta
vaccinazione antitetanica, il cartellino del gruppo sanguigno, il
certificato di residenza. La domanda verrà vagliata dal Consiglio
Direttivo, previo parere del direttore sanitario, il quale si
pronuncerà insindacabilmente e la decisione verrà comunicata a mezzo
posta o a brevi mani con firma di ricevuta comunicazione.
art. 2: acquisizione qualifica di volontario soccorritore.
In base al corso fatto
dal direttore sanitario e/o dalla commissione regionale, previo
esame, gli aspiranti saranno considerati soci attivi a tutti gli
effetti.
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art. 3: condotta dei soci.
I soci, durante lo
svolgimento dei turni di servizio devono tenere una condotta
irreprensibile tanto in pubblico che nei locali sociali e mantenere
un contegno corretto in ogni occasione. Nei locali sanitari e nel
locale messo a disposizione dell'A.S.L. per lo svolgimento del
servizio o per il riposo durante i turni di servizio notturni è
proibito bere bevande alcoliche, è proibita la bestemmia ed il
turpiloquio. I volontari sono tenuti alla massima riservatezza su
quanto possano venire a conoscenza in conseguenza dell'opera che
prestano, regolata dalle attuali norme sul segreto professionale.
Pertanto, accertate tali violazioni, verranno presi provvedimenti
disciplinari dal consiglio direttivo.
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art. 4: perdita qualifica di socio attivo.
Il socio attivo che
intenda cessare di prestare la propria opera nell'Associazione,
dovrà presentare le proprie dimissioni per iscritto. La qualifica di
socio attivo si perde inoltre per decesso ed in tutti i casi di
perdita della qualità di socio dell'Associazione ai sensi dell'art.
11 dello Statuto. Il socio
attivo che. per motivi di salute, famiglia o lavoro, intenda
sospendere il proprio servizio, può richiedere - presentando le
opportune motivazioni al Consiglio Direttivo che deciderà in merito
- un periodo di aspettativa, che - salvo proroga concessa dal
Consiglio Direttivo - non potrà essere superiore a mesi sei. Se il
socio non riprende regolarmente servizio al termine del periodo di
aspettativa, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di
socio. Coloro i quali intendano far parte dell'Associazione ed
essere considerati soci sostenitori senza adempi l'impegno dei turni
mensili, debbono versare una quota associativa stabilita
dall'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio
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art. 5: provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti
disciplinari (ammonizione, sospensione, decadenza da socio attivo)
sono disposti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi
per mancata osservanza delle norme del presente regolamento e per
comportamento pregiudizievole all'Associazione ed, in genere, per
gravi motivi. Il Consiglio Direttivo comunica al socio l'avvio del
procedimento disciplinare invitandolo a presentare eventuali memorie
difensive entro 7 giorni. La decisione del Consiglio Direttivo viene
poi comunicata al socio con lettera contenente i motivi che hanno
determinato la decisione stessa. Il socio può ricorrere entro 30
giorni dall'invio della comunicazione al Collegio dei Probiviri che
deciderà riguardo all'accettazione del ricorso od al suo rigetto.
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art. 6: durata dei turni.
I
turni notturni iniziano alle ore 07.00 per terminare alle ore 20.00
dal lunedì al sabato, quindi suddivisi in 2 turni da 6,30. La
domenica e le altre fasce orarie sono da considerarsi facoltative a
meno che ci siano servizi sportivi o manifestazioni prestabiliti.
Salvo particolari situazioni la composizione massima dei
componenti il turno è di: un autista e un barelliere per i servizi
sportivi, rappresentanza, ordinari ( dimissioni, ricoveri,
trasferimenti, ecc.). e di un autista e due barellieri per i servizi
di emergenza salvo autorizzazioni 118 diurno e altrettanto nei turni
di notte. E' buona norma assicurare il cambio ai volontari
smontanti, almeno 10/15 minuti prima della fine del turno.
art. 7: turni minimi mensili.
Tutti i volontari
devono obbligatoriamente effettuali almeno tre turni mensili di 6,30
ore, oppure
20 ore mensili. Le ore si possono suddividere anche durante alla
settimana
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art. 8: norme di pagamento.
-
Il servizio
prestato entro il comune di Biandrate tranne le visite legali, è
gratuito. In tutti gli altri comuni consorziati è a pagamento in
base alle convenzioni con le amministrazioni comunali.
-
I servizi soggetti
a convenzione con l'A.S.L. (trasporti o trasferimenti da
ospedale a ospedale, prelievo di sangue al centro trasfusionale,
trasporto referti di laboratorio, trasporto di dializzati) sono
a carico dell'A.S.L.. Per il trasporto sangue urgente e
refertazione di lastre, bisogna farsi rilasciare dal medico
richiedente il servizio, l'apposito modulo di richiesta
ambulanza.
-
I servizi per
manifestazioni sportive o di vario genere sono sempre a
pagamento: per l'importo vedere l'apposita tabella. In questi
casi, bisogna sempre servirsi dell'apposita cassetta di pronto
soccorso.
-
L'uso degli
automezzi in forma gratuita può essere autorizzato solo dai
componenti il Consiglio Direttivo
o dal
Presidente.
-
L'uso in forma
gratuita degli automezzi per il trasporto di persona è concesso
per i volontari, i loro genitori, figli, fratelli e sorelle,
coniuge. Parenti di 2° grado viene applicato il 25% in meno in
base alla tabella.
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CAPITOLO II: COMPITI E FUNZIONI.
art. 9: suddivisione degli incarichi.
1. Autisti dialisi: è il volontario che presta servizio con il
mezzo disponibile per il trasporto dei dializzati, del sangue, dei
referti di laboratorio, ecc. ed il trasporto di persone per le quali
è richiesto solo un servizio di accompagnamento.
2. Volontario soccorritore: si ottiene la qualifica di
Volontario Soccorritore dopo aver superato con esito positivo il
corso organizzato dalla Regione Piemonte tramite la C.O.
118
provinciale, con il relativo esame teorico/pratico e dopo aver
effettuato almeno 100 ore di servizio in un periodo minimo di sei
mesi. Durante il suddetto periodo gli aspiranti Volontari
Soccorritori dovranno effettuare i propri turni in affiancamento ai
due Volontari Soccorritori di turno. Compito specifico del
Volontario Soccorritore all'interno dell'equipaggio è quello di
prendersi cura del vano sanitario dell'ambulanza, di assistere i
pazienti e feriti trasportati e di collaborare col personale
sanitario per l'espletamento di quanto indicato nel mansionario.
Dopo l'espletamento del servizio deve riordinare e pulire il vano
sanitario dell'ambulanza. Se il barelliere è in possesso della
patente di guida può effettuare servizi di cui al paragrafo
precedente: non può in nessun caso guidare l'ambulanza. Non deve mai
allontanarsi dai locali dell'ospedale e della sede sociale, e deve
essere sempre prontamente disponibile per le uscite.
3. Autista Volontario Soccorritore: per ottenere la qualifica
di Autista Volontario Soccorritore bisogna rivolgere domanda al
Consiglio Direttivo, utilizzando gli appositi moduli. I requisiti
richiesti sono: 500 ore di servizio attivo, ventuno anni compiuti ed
il possesso della patente di guida almeno da tre anni ed in corso di
validità. Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo decidere in
merito, ed il passaggio di categoria non è mai automatico. E' dovere
dell'Autista Volontario Soccorritore proseguire nelle funzioni e nei
turni come barelliere ed al contempo apprendere il corretto uso
degli automezzi. L'Autista Volontario Soccorritore può compiere
interventi d'urgenza alla guida dell'ambulanza. L'Autista Volontario
Soccorritore Capoturno può di volta in volta autorizzare L'Autista
Volontario Soccorritore alla guida di un mezzo per casi urgenti
affiancato da un Volontario Soccorritore. Per apprendere l'uso
corretto degli automezzi dell'Associazione, L'Autista Volontario
Soccorritore deve obbligatoriamente partecipare ai corsi di
istruzione che di volta in volta il Consiglio Direttivo deciderà di
effettuare. Il passaggio alla categoria di L'Autista Volontario
Soccorritore Capoturno verrà deciso dal Consiglio Direttivo
valutando ogni caso singolarmente.
4. L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno: l'Autista
Volontario Soccorritore Capoturno è responsabile dello svolgimento
del turno al quale è propenso. Ha l'obbligo di non accettare in
servizio i volontari che siano in condizione di turbare il turno
stesso e compromettere il decoro dell'Associazione. Risponde
personalmente del mancato rispetto degli articoli di questo
regolamento. Di quanto anomalo dovesse risultare nel funzionamento
del turno dovrà redigere dettagliato rapporto e presentarlo al
Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo entro 24
ore. Il compito dell'Autista Volontario Soccorritore Capoturno, o
capo equipaggio, durante il turno è quello di coordinare il servizio
evitando uscite inutili, scoperture della sede, sprechi di tempo e
risorse. L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno ha autonomia
decisionale sull'uso degli automezzi per i servizi; l'Autista
Volontario Soccorritore Capoturno è l'interlocutore nei confronti
della A.S.L. nel caso venissero richiesti servizi che esulano dalle
normali prestazioni di servizio ordinario o si trovasse in
situazione di disagio nei confronti della A.S.L., non dovrà prendere
alcuna iniziativa ma consultare il Presidente o altro componente del
Consiglio Direttivo.
5. Il regolamento dell’art. 9 : può subire variazioni in base
agli aggiornamenti di leggi o disposizioni da parte della Regione
Piemonte.
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art. 10: direttore sanitario.
Il Direttore Sanitario
è responsabile della preparazione e dell'aggiornamento del personale
dipendente e volontario dell'Associazione; è altresì responsabile
della scelta dei docenti dei corsi per la preparazione dei nuovi
aspiranti volontari. Tale figura viene scelta ed eletta dal
Consiglio Direttivo.
art. 11: responsabile dei vari servizi.
I vari responsabili di
servizio saranno nominati dal Consiglio Direttivo.
Nella mansione di
responsabile di servizio, il volontario ha potere decisionale e
piena autonomia nel far rispettare le regole in funzione alle
mansioni destinate ai singoli volontari. In caso di ordini
diversamente impartiti per lo svolgimento del normale servizio, i
responsabili hanno il dovere di informare il presidente o in
mancanza di quest’ultimo, ai vari sostituti.
Per cui, coloro che si
rifiutano agli ordini dei responsabili di servizio saranno ascoltati
dal C.D. che ne trarrà conclusioni in merito.
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CAPITOLO III: NORME DI SERVIZIO.
art. 12: presentazione al turno di servizio.
Ogni equipaggio di
servizio deve presentarsi almeno 10/15 minuti prima dell'orario di
inizio del turno per assumere le consegne dell'equipaggio smontante
(situazione automezzi, eventuali servizi da svolgere). I volontari
dovranno presentarsi in servizio indossando la divisa fornita
dall'Associazione. L'autista responsabile del
turno dovrà rifiutare in servizio i volontari che non rispettano le
succitate norme. Sono esenti dall'indossare l'uniforme i volontari
che vengono reperiti fuori turno nei casi urgenti o situazioni
di emergenza.
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art. 13: inizio turno.
1. Ogni autista, al momento di prendere servizio,
dovrà sincerarsi della disponibilità di un autista volontario
soccorritore e di un volontario soccorritore disponibili alla
reperibilità.
2. Ricevute le consegne del turno smontante, deve
compilare il rapporto di servizio in tutte le sue parti facendolo
firmare a tutti i componenti del turno.
3. E' fatto obbligo a tutti i componenti del turno di
controllare tutti gli automezzi disponibili, sia nel vano sanitario
che per la parte che riguarda la guida.
4. E' dovere di ogni volontario essere perfettamente in grado
di svolgere il proprio compito in ogni momento e circostanza; è
quindi indispensabile essere sempre nella massima efficienza
procedendo a continui allenamenti per poter disporre rapidamente
dell'attrezzatura necessaria conoscendone perfettamente l'uso.
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art. 14: formazione degli equipaggi.
Per qualunque servizio
prestato, l'equipaggio sarà formato al massimo da tre persone,
compreso l'autista. Nel caso che debbano effettuare viaggi con una
distanza superiore ai 400 Km dovranno farne parte due autisti.
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art. 15: sicurezza.
1. Durante gli interventi, quando si presta soccorso, è
obbligatorio l'uso dei guanti di vinile monouso.
2. In tutti i casi di intervento per incidente o infortunio è
fatto obbligo tassativo dell'uso della barella a cucchiaio o
dell'asse spinale.
3. E' tassativamente vietato l'uso di mezzi privati o di
proprietà dell'A.S.L. per qualunque tipo di servizio.
4. E' vietato far viaggiare in cabina i normali passeggeri.
5. E' vietato dare in consegna a qualunque estraneo
dell'Associazione la radio portatile ed ogni altra attrezzatura
delle ambulanze.
6. I volontari che, per qualsiasi motivo, si aggiungano al
servizio devono segnalare l'ora esatta di inizio e fine presenza; in
caso contrario saranno conteggiate due ore.
7. L'uso degli automezzi da parte dei volontario fuori turno
deve essere autorizzato dal capoturno o dal responsabile degli
automezzi.
8. Nelle chiamate urgenti pervenute al numero della Croce di
Sant'Andrea si dovrà richiedere all'interlocutore di effettuare la
chiamata al numero di
emergenza 118. E' consentito l'intervento del M.S.A. oppure
M.S.B. solo previa autorizzazione della C.O. 118.
9. In caso di incidente, danno recato agli automezzi o
infortuni a volontari durante il servizio, avvisare immediatamente
il Presidente o, in sua assenza, un altro componente del Consiglio
Direttivo.
10. E' fatto tassativo obbligo delle cinture di sicurezza.
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art. 16: norme per la circolazione sulla strada.
1. I segnali di allarme (sirena continua e lampeggianti rotanti
a luce blu)
non danno precedenza ma chiedono precedenza.
2. L'uso della sirena è consentito nei seguenti casi:
- quando, in seguito ad una chiamata, il mezzo di
soccorso si dirige a prelevare un malato o un ferito del quale non
si conoscono le reali condizioni;
- quando, il malato o il ferito soccorso,
abbisogna di cure immediate a discrezione dell'equipaggio di
servizio o di eventuale personale sanitario presente a bordo del
mezzo o sul luogo;
- quando si trasporta un ferito o un malato in
condizioni non gravi, ma il traffico non consente una marcia
regolare (lunghe code, caos) o si trasporto sangue con la richiesta
"urgentissimo". Nelle ore notturne (23.00/06.00) si consiglia un uso
moderato della sirena.
3. Il lampeggiante rotante a luce blu deve essere usato in
tutti i casi urgenti. Con il solo lampeggiante il veicolo deve
rispettare scrupolosamente il codice della strada.
4. Con la sirena continua innestata si possono
eseguire manovre in contrasto col codice della strada (semafori
rossi, stop, precedenze, cambi di corsie, sorpassi, limiti di
velocità, solo se si è assolutamente sicuri che la manovra non metta
in pericolo l’equipaggio e il paziente, pedoni e altri veicoli.
5. La velocità di sicurezza di un mezzo di soccorso è
proporzionata al traffico, alle condizioni del mezzo, della strada e
dell'esperienza del conducente. Nel caso di trasporto di feriti
l'andatura del mezzo deve essere tale da rispettare la necessità del
paziente e nel caso in cui a bordo vi sia personale specializzato
seguire sempre le sue istruzioni.
6. In ogni caso, avendo ogni singolo intervento una
sua unicità, l'uso corretto del mezzo di soccorso è affidato alla
responsabilità dell'autista che deve farsi carico del miglior
svolgimento possibile del servizio.
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CAPITOLO IV: NORME FINALI
art. 17: entrata in vigore.
Il presente
regolamento è in vigore dal 01/06/2003. Ogni socio è tenuto ad
apprendere l'esatto contenuto di cui sopra. La mancata osservanza
delle norme comporterà i provvedimenti che il Consiglio Direttivo
delibererà.
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art. 18: modifiche ed integrazioni del presente regolamento.
Il Consiglio Direttivo
si riserva il diritto di modificare, integrare o annullare il
presente regolamento o il singolo articolo dandone tempestiva
comunicazione ai soci, e di assumere provvedimenti in deroga in
qualsiasi momento lo ritenga opportuno, per il miglio svolgimento
del servizio.
N.B.: i soci
dichiarano di prendere atto dei seguenti articoli del Codice Penale
che esplicitamente troveranno applicazione:
art. 328: il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio,
che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni
di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di
igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo
comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che
entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni
del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in
forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione
della richiesta stessa.
art. 330: I
pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio aventi la
qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di
pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da
imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in
numero di tre o più abbandonano collettivamente l'ufficio,
l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da
turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la
reclusione sino a due anni, promotori od organizzatori sono puniti
con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate se il
fatto:
· è commesso a
fine politico
· ha determinato
dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.
art. 331: Chi,
esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità,
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi
stabilimenti, uffici od aziende, in modo da turbare la regolarità
del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e
con la multa non inferiore a lire duecentomila. I capi, promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, con
la multa non inferiore a lire unmilioneduecentomila. Si applica la
disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
art. 332: Il
pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica
necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due
articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od
omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o
preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare
continuazione del servizio, è punito con la multa siano a lire
duecentomila.
art. 333: Il
pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio,
il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità
non organizzato in impresa, od il dipendente da imprese di servizi
pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il
servizio od il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la
regolarità è punito con la reclusione sia a sei mesi o con la multa
siano a lire duecentomila. La stessa pena si applica anche a chi,
con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio
o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la
regolarità, La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o
privato documento.
art. 340: Chiunque,
fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge,
cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito
con la reclusione sino ad un anno. I capi, promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
art. 358: Agli
effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio
coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri di questa ultima, o con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di
opera meramente materiale.
art. 593: Chiunque,
trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci
od un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia
di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di
darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione sino
a tre mesi o con la multa pari alle normative vigenti in corso,
alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita od altrimenti in
pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne
immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole
deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la
morte ne è raddoppiata.
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
L'Associazione, ha
alla data odierna a disposizione 35 volontari con le qualifiche di
barellieri e autisti soccorritori.
Potranno
aggiungersi al servizio di volontariato anche coloro che si sono
appena scritti alla associazione anche se non hanno cominciato il
corso VdS come terzi o quarti nell’equipaggio. Si terrà conto che con il Servizio
Civile e con gli Obiettori di coscienza si potrà risolvere in parte
il problema di copertura dei turni, specie nelle ore diurne quando
la maggior parte dei volontari è al lavoro. L'attività
amministrativa è svolta da un volontario che avrà conseguito
corsi di preparazione specifica all’ amministrazione indetti dal
Centro Servizi che consente l'accesso al pubblico nella sede in
orari predefiniti, nonché da volontari impegnati in questo specifico
settore, sotto la guida di un esperto Commercialista che cura anche
l'impostazione contabile, la stesura del bilancio annuale e dei
principali contratti.
I volontari all'atto
dell'ammissione sono stati qualificati quali Aspiranti Volontari ed
hanno frequentato un corso di addestramento tenuto dal Direttore
Sanitario e da Volontari Istruttori nonché da personale monitori
autorizzati alla formazione.
Al termine del corso
hanno superato un test di qualificazione professionale e sono stati
ammessi alla qualifica di Volontari Soccorritori e quindi al
servizio attivo.
L'Associazione ha
programmato e sta tenendo i corsi di aggiornamento per il personale
oggi in servizio secondo i criteri previsti dalle disposizioni della
Regione Piemonte "Allegato B". I nuovi volontari sono stati formati
secondo le disposizioni regionali: "Allegato A".
I turni di servizio
vengono coperti per sottoscrizione personale, con almeno un mese di
anticipo, negli orari prescelti, su un tabellone esposto nella sala
soggiorno degli equipaggi.
Il capoturno o il
coordinatore dei servizi, provvede
a sollecitare la copertura di eventuali turni scoperti per mancata
sottoscrizione o per segnalata assenza.
Ogni volontario ha
l'obbligo di coprire almeno quattro turni mensili. In caso di
impedimenti temporanei ne informa il Direttivo richiedendo di essere
provvisoriamente esonerato da tale obbligo.
Alcuni volontari, non
essendo vincolato da impegni di lavoro, si rendono disponibili ad
effettuare un numero di turni maggiore rispetto ad altri volontari,
nello spirito di collaborazione e di volontariato proprio
dell'Associazione, specialmente per ciò che concerne i turni diurni
dei giorni dal Lunedì al Sabato. L'Associazione d'abitudine
ringrazia i propri volontari offrendo agli stessi la partecipazione
al pranzo annuale organizzato in onore dei "Medagliati".
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VADEMECUM DEL
SOCCORRITORE
- Il volontario che si presenta in servizio in condizioni fisiche
e/o psicofisiche non idonee (alterazione dovuta ad alcool, , verrà
immediatamente allontanato dal servizio stesso. Il capoturno dovrà
immediatamente segnalare l’accaduto per iscritto al C.D. che
provvederà a prendere i provvedimenti del caso.
- La divisa sociale è costituita da Giubbino e pantaloni rossi,
polo blu, pile (royal) con il logo sociale, cinturone blu e basco.
Detta divisa deve essere
indossata esclusivamente per servizio di rappresentanza e servizio
dialisi.
- I turni di
servizio sia sull’ambulanza di base che sull’ambulanza
medicalizzata devono essere svolti con la divisa sociale, il capo
turno sotto la propria responsabilità deve assicurarsi affinché
tutti i componenti gli equipaggi rispettino il presente punto.
- I servizi di
dimissioni, trasferimenti,assistenza a competizioni sportive,
giuramento, manifestazioni culturali, studentesche, ecc. devono
essere svolti in divisa sociale completo di basco per permettere
l’immediata individuazione da parte degli organizzatori e dei
preposti alla manifestazione.
- Devono essere
indossati calzari (antinfortunistici a norma CEE) che consentano la
massima stabilità e sicurezza durante il normale svolgimento degli
interventi.
- Il volontario è
tenuto al rispetto della privacy ed è soggetto al segreto
professionale pertanto gli è fatto assoluto divieto di divulgare
dati riguardanti gli interventi a cui ha partecipato o di
quant’altro sia venuto a conoscenza.
- Il volontario ha
l’obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento indetti
dall’associazione o dalle autorità provinciali, regionali e
nazionali.
- Il volontario
deve provvedere a comunicare l’aggiornamento delle vaccinazioni
effettuate secondo la normativa vigente.
- E’ obbligatorio
per tutti i volontari effettuare almeno tre turni al mese.
- Il volontario di
turno deve avere ben esposto il documento di riconoscimento
rilasciato dall’ associazione o dall’A.N.P.A.S.
- Il volontario ha
l’obbligo di comunicare per iscritto al C.D. qualunque anomalia,
riscontrata durante lo svolgimento del proprio turno di servizio.
- L’autista
soccorritore di servizio sull’ambulanza medicalizzata è il
capoturno, pertanto è responsabile di eventuali disguidi riguardanti
il normale svolgimento del turno.
- Ad ogni inizio
turno, tutti i componenti l’equipaggio (sia di base che di avanzata)
hanno l’obbligo di controllare l’ambulanza (testando tutti i presidi
sanitari) segnalando sul foglio di servizio eventuali anomalie
riscontrate, nel caso di grave anomalia riscontrata, che non
consenta il normale svolgimento del turno l’autista soccorritore
deve immediatamente comunicarlo al responsabile degli automezzi o ad
un suo sostituto affinché sia ripristinata nel più breve tempo
possibile l’anomalia stessa.
- L’equipaggio che
svolge servizio di base, durante il sabato o i giorni festivi, deve
accertarsi che eventuali servizi (trasferimenti, dimissioni, o
altro) che dovranno essere svolti nel giorno stesso, siano coperti
da volontari per evitare problemi con l’azienda ospedaliera e/o i
richiedenti.
- I volontari che
svolgono servizio sull’ambulanza di base, possono circolare presso
il plesso ospedaliero sempre ché siano muniti di telefonino per le
varie comunicazioni.
- L’equipaggio di
base ha l’obbligo di comunicare immediatamente, via radio, l’inizio
d'intervento richiesto dalla C.O. 118.
- L’equipaggio di
base ha l’obbligo di comunicare alla C.O. 118 l’eventuale non
operatività dovuta a brevi trasferimenti (entro il concentrico
comunale) esclusivamente se il servizio da svolgere non era in
previsione e non è stato possibile reperire un equipaggio da adibire
al servizio stesso.
- Il volontario che
si è dato disponibile per la reperibilità, deve essere operativo
entro 15 minuti dalla richiesta d' intervento da parte
dell’equipaggio di base, e deve indossare la divisa di servizio
(fatto salvo eventuali servizi svolti da volontari resisi
disponibili per urgenze).
- Se al momento
della partenza dell’ambulanza di rianimazione, non è ancora giunto
l’equipaggio in servizio di reperibilità, partirà l’equipaggio di
turno sull' ambulanza di base e l’equipaggio resosi reperibile
sostituirà i componenti del mezzo di base, se viceversa vi è il
tempo necessario, è preferibile che il servizio di trasporto
secondario venga effettuato dai volontari reperibili.
- nel caso in cui
sia in servizio di reperibilità un O. di C., questo dovrà essere
impegnato per eventuali trasporti urgenti di sangue e/o provette,
lastre e quant’altro richiesto dai reparti e/o dal Pronto Soccorso.
L’O. di C., dovrà anche essere impegnato per il trasporto secondario
in qualità di barelliere, l’equipaggio sarà quindi formato dall’
Autista soccorritore di base nel caso di immediata partenza
(l’autista soccorritore reperibile sostituirà l’autista di turno ed
affiancherà il primo soccorritore di turno sulla ambulanza di base),
come già indicato in precedenza, nel caso vi sia il tempo
necessario, è preferibile che ad effettuare il trasporto secondario
sia l’autista reperibile.
- Le telefonate
effettuate con il telefonino della Croce di Sant.Andrea, devono
essere di brevissima durata ed esclusivamente di servizio poiché
detta linea deve essere il più possibile lasciata libera per
eventuali chiamate dalla C.O. 118.
- Tutti i volontari
soccorritori che prestano servizio nei servizi notturni, non
devono assolutamente dismettere la divisa al momento di
coricarsi, al fine di evitare perdite di tempo nella partenza per
l’eventuale intervento richiesto dalla C.O. 118, i rispettivi
autisti soccorritori sono ritenuti responsabili d'eventuali
negligenze.
- Durante lo
svolgimento del servizio, è consentito ai componenti gli equipaggi,
consumare dei pasti, all’interno della postazione, sempre mantenendo
l’operatività.
- I componenti gli
equipaggi montanti di turno, devono di massima essere presenti in
servizio almeno 10/15 minuti prima dell’inizio per poter permettere
di effettuare le comunicazioni di servizio da parte dell’equipaggio
smontante.
- Tutti i volontari
di turno hanno l’obbligo di partecipare al controllo degli zaini
(check list) e quelli di turno sull’ambulanza medicalizzata devono
firmare in calce la check list.
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